Test Ammissione Medicina 2017

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    #TUTOR#
    Posts
    4,774
    Ringraziamenti
    +1,783

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (wapi51 @ 7/12/2019, 11:50) 
    Tentativo di risposta a Odopietro (https://ammissionemedicina.forumfree.it/?t...0&st=45#newpost)

    Ricapitoliamo la situazione.
    Il Tar Lazio ha riunificato 3 ricorsi per un totale di circa 1.000 persone e, l’11 febbraio 2019 ha emesso una sentenza in cui respinge tutto (1789/2019).
    .......................................................................................

    Con la sentenza del Consiglio di Stato 2452/2021, si è definitivamente conclusa la vicenda dei 3 ricorsi sul test 2017, con circa 1000 persone, patrocinati dall’avvocato Leone (e avv. Vaiano in appello).
    Nel precedente post del 7/12/2019, riassumevo la situazione che aveva portato probabilmente all’immatricolazione provvisoria di alcune persone (30-35 ??) grazie ad ordinanze provvisorie del CdS. Non c’è certezza perché la vicenda si intreccia con gli scorrimenti ufficiali del Miur sui posti vacanti extra UE.

    L’attuale sentenza respinge totalmente il ricorso d’appello contro la precedente negativa sentenza Tar.
    La sentenza è molto articolata nel dimostrare, UNICAMENTE, l’”inammissibilità” e “improcedibilità” del ricorso collettivo per il conflitto d’interesse fra i ricorrenti e per l’indeterminatezza delle singole posizioni; questo è un motivo assorbente di tutto il resto del ricorso che ne provoca il rigetto senza neppure l’esame nel merito.

    Questo significa che, se qualcuno è ancora immatricolato in via provvisoria in base alle precedenti Ordinanze CdS, DECADE e tutti gli esami vengono annullati.
     
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Newbie

    Group
    Member
    Posts
    15
    Ringraziamenti
    +1

    Status
    Offline
    Grazie per la segnalazione della sentenza e per il fatto di monitorare costantemente la situazione, è un lavoro prezioso.
    Sono andata a leggerla e mi permetto il seguente commento in diritto: l'appello è stato esaminato nel merito, la sentenza rigetta l'appello, dicendo che è infondato nel merito. Il primo motivo di appello contro la sentenza TAR (ne vengono brevemente trattati anche altri), era avverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso al TAR, per i motivi da voi spesso giustamente segnalati (ricorso collettivo, conflitto di interessi, ecc.).
    L'inammissibilità e improcedibilità di questo appello vengono invece dichiarate solo per pochi specifici ricorrenti, 3 per carenza di legittimazione e 16 per sopravvenuto difetto di interesse poichè hanno depositato degli atti di rinuncia.
    La conclusione poi non cambia, la sentenza del CdS conferma la sentenza del TAR.
     
    .
  3.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    #TUTOR#
    Posts
    4,774
    Ringraziamenti
    +1,783

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Laura T @ 24/3/2021, 09:57) 
    .......................... l'appello è stato esaminato nel merito, la sentenza rigetta l'appello, dicendo che è infondato nel merito.............................................

    Si, ma il "merito" è costituito dall’unico motivo, “assorbente” di tutti gli altri, che questi ricorsi collettivi sono “inammissibili”……..

    Il capoverso 2 della sentenza riporta i MOTIVI dell’appello contro la sentenza del Tar (sintetizzo seguendo la stessa numerazione della sentenza e raggruppando i primi 2 )
    2- a - b) erronea declaratoria di inammissibilità
    2 – c) erroneo rigetto nel merito del fatto che alcuni quesiti erano copiati da testi in commercio e del fatto che i quesiti scelti non rispecchiano la formazione dei diplomati
    2 – d) erroneo rigetto della censura di erronea programmazione dei posti in relazione al fabbisogno di professionalità (NdR. Lo stesso motivo dei ricorsi 2018 e 2019)

    A partire dal capoverso 7 il CdS motiva perché il ricorso è infondato.
    In TUTTO il punto 7.1 il CdS spiega le motivazioni dell’inammissibilità del ricorso collettivo ("Destituito di fondamento è il primo motivo d’appello, di cui sopra sub 2.a)………")
    Proprio a causa dei motivi di inammissibilità (conflitto interessi, indeterminazione delle singole posizioni…..ecc.) il Giudice NON E’ IN GRADO di entrare nel merito degli altri motivi del ricorso.
    Dice infatti il CdS, sempre al punto 7.1:
    “Infatti, in relazione a tali censure (NdR: sub 2-c e sub 2-d), i ricorrenti erano onerati di specificare, con riferimento a ciascuna posizione e situazione concreta, le condizioni di legittimazione e di interesse di ogni singolo ricorrente, sicché la mancanza di tale specificazione impedisce al giudice di controllare la sussistenza del personale, concreto e attuale interesse di ciascuno di loro e la sussistenza della concreta situazione legittimante, oltre al vaglio della fondatezza della domanda sotto il profilo dell’incidenza dei dedotti vizi sull’esito e sul punteggio conseguito da ciascuno.”

    Quindi il CdS NON entra nel merito specifico degli altri motivi di ricorso in relazione a questi ricorrenti, limitandosi genericamente a dire al successivo punto 7.2 (in parziale contraddizione con il punto 7.1) “Ferma la natura assorbente, rispetto a tutte le censure dedotte in giudizio, della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi collettivi all’esame, si osserva che i motivi sono comunque anche infondati nel merito, come da precedenti specifici di questa Sezione.......... “.

    PECCATO, perché sarebbe stato interessante capire perché, per il test 2017, il motivo sub 2d (erronea individuazione dei posti in relazione al fabbisogno) è ritenuto infondato dallo stesso Presidente Santoro che, invece, per il test 2018 e 2019, nella identica situazione, ha, in alcuni casi, ritenuto che esistesse il “fumus boni iuris”, creando false speranze ed aspettative in quei ricorrenti che si sono immatricolati con riserva e che ora sono vicini all’espulsione.
     
    .
  4.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Newbie

    Group
    Member
    Posts
    15
    Ringraziamenti
    +1

    Status
    Offline
    Confermo quanto ho già scritto a proposito di questa sentenza. Sono avvocato Cassazionista, non ho problemi a leggere una sentenza.

    Passando oltre, per quanto riguarda l'ipotetico confronto della situazione dei ricorsisti 2017 con quelli 2018 o 2019, non sono in una situazione identica. Ci sono stati avvenimenti successivi e Santoro deve decidere il 2017 sulla base di quanto applicabile al 2017 e questo ricorso sulla base di quanto argomentato e provato con questo ricorso.

    A titolo di esempio:
    - il MIUR veniva invitato dal CdS in alcune ordinanze 2018 ad una ricognizione dei posti e ricalcolo dell'offerta;
    - di conseguenza, il MIUR aumentava di circa 1.600 posti l'offerta formativa per il successivo a.a. 2019-20 (altrimenti perchè lo avrebbe fatto, sua sponte?);
    - il MIUR produceva poi una nota, datata 11.11.2019, con la quale dichiarava che avrebbe proceduto all'assegnazione di questi ulteriori posti per l'a.a. 2018-2019 e predisponeva una graduatoria parziale (con i ricorrenti vittoriosi al CdS fase cautelare fino a quella data);
    - con sentenza CdS 11.09.2020 n.5429, è stata infine annullata la determinazione dell’offerta formativa di cui al DM 28 giugno 2018 n. 524, atto, quest’ultimo essendo il presupposto della determinazione dei posti effettivamente disponibili per l’a.a. 2018-19.

    Inoltre, ogni ricorso è diverso, può essere meno completo e avere pecche. Se non si argomenta, non si prova, si fanno eccezioni generiche, ecc., il ricorso può venire respinto. Mi pare che la sentenza lo spieghi.
     
    .
  5.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    #TUTOR#
    Posts
    4,774
    Ringraziamenti
    +1,783

    Status
    Anonymous
    QUARTO scorrimento

    E’ uscito l’annuncio di un nuovo scorrimento della graduatoria 2017 per l’assegnazione dei posti vacanti degli extra UE (in seguito a sentenze Tar).
    www.mur.gov.it/sites/default/files..._aa_2017-18.pdf

    Le modalità sono le stesse del passato: le assegnazioni sono “secche”, senza scorrimenti successivi (prendere o lasciare) e riguardano tutta la graduatoria, ricorrenti e non, anche coloro già immatricolati in sedi “peggiori”.
    Sono rimasti 91 posti a Med (si assegna fino al punteggio 58), 61 a Odo (punteggio minimo 51,4) e 3 a Med & Odo in inglese.
    Attenzione ! Il punteggio minimo vale per chi ha messo tutte le sedi; in caso contrario, anche con punteggio superiore, si potrebbe non essere assegnati perché le sedi scelte non hanno più posti disponibili

    Lo scorrimento precedente, il terzo, era avvenuto a febbraio 2020 e c’erano ancora un totale di 138 posti Med & Odo (punteggi minimi 58,2 Med e 52 Odo) – vedi pag 108 di questo topic.
    Non so come possano essere addirittura aumentati i posti per cui deduco che ci sia qualche errore (idem situazione 2016).
    Di questo passo gli scorrimenti finiranno all’età della pensione
     
    .
1624 replies since 28/6/2017, 19:55   273117 views
  Share  
.
Top