Ricorso medicina 2018/2019

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    Buonasera,
    ho ottenuto da qualche giorno un'ordinanza da parte del CdS per l'immatricolazione con riserva al CdL di Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Catanzaro.
    Ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Università per l'immatricolazione.

    Qualcuno è nella mia stessa situazione?

    E soprattutto queste riserve è probabile che vengano sciolte in seguito?


    Grazie in anticipo a chi vorrà condividere la propria esperienza e a chi vorrà darmi delucidazioni
     
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    Con i ricorsi del 2018 credo stia succedendo, più o meno, quello che è successo nel 2016 e 2017.
    Il CdS in appello di primo grado emette Ordinanze PROVVISORIE, giuridicamente poco consistenti, con cui immatricola alcuni.
    Successivamente il Tar Lazio, con sentenza di merito, RESPINGE il ricorso ed espelle gli eventuali immatricolati.

    Tutti i ricorsi del 2018 vertono sulla insufficienza di posti messi a bando nel 2018, inferiori, secondo i ricorrenti, alle capacità formative delle Uni.
    Nelle Ordinanze di accoglimento, il CdS mette in dubbio la “ragionevolezza e l’adeguatezza del processo di programmazione” del Miur e “indizio serio” di ciò consiste nel fatto che nel 2019 sono stati messi a bando 1.600 posti in più (vedi ad es. Ordinanza CdS 3784/2019)
    Già, ma che c’azzecca il 2019 con il 2018 ??

    Queste le Sentenze che ho visto finora (non è detto che ci siano tutte…)
    1)Sentenza Tar Lazio 6014 del 14/5/2019
    Il ricorrente (11.680 in graduatoria) è immatricolato in appello da Ordinanza provvisoria CdS 1862/19 a Med Bologna, prima scelta, a febbraio 2019
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso e, quindi, decade l’immatricolazione di febbraio
    Viene presentato appello contro la sentenza del Tar e il CdS con ordinanza 3402/19 RESPINGE l’appello

    Le motivazioni di tutte le sentenze successive seguono la falsariga di questa prima.


    2)Sentenza Tar Lazio 11064 del 18/9/2019
    Il CdS respinge appello e NON immatricola
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso

    3)Sentenza Tar Lazio 11711 del 10/10/2019
    Non immatricolata
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso

    4)Sentenza Tar Lazio 11799 del 11/10/2019
    La ricorrente è immatricolata a Odo L’Aquila (scelta 40) per normale scorrimento
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso (rimane ovviamente immatricolata a Odo L’Aquila)

    5)Sentenza Tar Lazio 11845 del 14/10/2019
    Non immatricolata
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso

    6)Sentenza Tar Lazio 12042 del 18/10/2019
    Non immatricolata
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso

    7)Sentenza Tar Lazio 12045 del 18/10/2019
    Il ricorrente è immatricolato in appello da Ordinanza provvisoria CdS 2678/19, in prima scelta a Odo Genova, a maggio 2019
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso e, quindi, decade l’immatricolazione.

    Tutti i testi soprariportati si trovano facilmente tramite il motore di ricerca della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it/dcsnprr) inserendo “Roma” come sede (oppure Consiglio di Stato) e l’anno e il numero del provvedimento (al Tar Lazio è sempre competente la Sezione 3, mentre al CdS è sempre la Sezione VI)
     
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    Ho dato un'occhiata alla ordinanza n.3402/19, sono madre di un ricorrente 2018 rimasto fuori per una 60ina di posti, sono avvocato ma non lo assisto in questo ricorso.
    Vorrei chiarire che si tratta di un'ordinanza cautelare del CdS, resa non sul merito quindi, ma sulla richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, e che l'ordinanza ha una motivazione ben precisa. Riporto di seguito un passaggio importante: "Vista la domanda di sospensione della sentenza con cui il TAR respinto ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; [...] Considerato che, ad un primo esame ed a fronte dell’esaurimento d’ogni materiale disponibilità di posti nell’Università di Bologna, non appare più attuale il lamentato danno, essendo l’appellante interessato solo a detta sede, divenuta ormai incapiente; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) respinge l'istanza cautelare".
    Per quanto riguarda il che c'azzecca il 2019 con il 2018, detta in parole povere: se io sostengo che tu non metti a bando tutti i posti che avresti disponibili e tu sei tenuto a mettere a bando tutti quelli che hai disponibili, tu sostieni che di più non ne hai, il CdS accoglie la tesi degli avvocati dei candidati esclusi secondo la quale il n. dei posti è stato calcolato in difetto, e poi 9 mesi dopo pubblichi un decreto con cui aumenti la capienza di tanti posti quanto gli avvocati e il CdS sostenevano avresti dovuto bandire anche il concorso del 2018, direi che un nesso c'è.
    Il dibattito è ovviamente aperto, non pretendo di insegnare nulla a nessuno, tanto più a chi segue l'andamento dell'esame di Medicina da anni.
     
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    Ho guardato anche la sentenza n.11064 del TAR Lazio e la mia opinione è che, si, c'è un orientamento generale di una sezione o del TAR, ma ci sono anche le differenze tra un caso e un altro, i ricorsi non sono tutti uguali.
    In questo caso per es. il TAR da una parte afferma che "non emergono, quindi, specifici indici di illegittimità, nei complessi sub-procedimenti di determinazione della capacità formativa di ogni singolo Ateneo, nonché di erroneità nella relativa sommatoria, per individuare il potenziale formativo a livello nazionale", dall'altra afferma che la ricorrente, con un punteggio pari a 40 punti, risulta alla posizione n. 13051 della graduatoria nazionale ed è decaduta dalla stessa per mancata conferma dell’interesse, per cui il ricorso, prima ancora che infondato, è inammissibile.
     
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    Io sono già immatricolata in 2a scelta (odontoiatria), per via di uno scorrimento. Ho già dato esami e sono iscritta al secondo anno.
    Il punto è che se scegliessi di immatricolarmi con riserva, qualora poi non dovesse andare come si spera, io probabilmente perderei entrambi i posti. :(

    Non riesco proprio a capire come muovermi
     
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    CITAZIONE (Laura T @ 30/10/2019, 16:30) 
    Ho dato un'occhiata alla ordinanza n.3402/19, sono madre di un ricorrente 2018 rimasto fuori per una 60ina di posti, sono avvocato ma non lo assisto in questo ricorso.
    ……………………………………………………………………………………………………..

    1) Appello su sentenza 6014 ( CdS 3402).
    Certamente è un’ordinanza provvisoria; il merito arriverà fra un paio d’anni (forse). L’importanza ENORME è data dal fatto che il ricorrente, immatricolato a febbraio ed espulso a maggio, in caso di accoglimento, avrebbe continuato, da luglio, il suo iter a Med: invece così è fuori, in attesa di sentenza del CdS, con gli esami che ha dato annullati.
    L’altro fatto importante (solo per addetti ai lavori) è che il presidente del CdS che ha emesso l’ordinanza è DIVERSO dall’unico presidente che emette ordinanze favorevoli di primo grado.
    Per quanto riguarda le motivazioni, al 4 luglio tutte le sedi di Med erano chiuse (salvo Sassari con 3 posti). Il ricorso si fa appunto per essere immatricolati in soprannumero e il ricorrente aveva tutte le scelte di Medicina (non solo Bo).

    2) Posti 2018 versus 2019
    Sono parecchi anni che in tutti i ricorsi, fra i motivi, c’è la questione dei posti insufficienti messi a bando: nel 2016 i posti erano 9.224, nel 2017 erano 9.100 mentre nel 2018 erano 9.779.
    Nei ricorsi sul test 2016 e 2017 questa motivazione non è MAI stata presa in considerazione ne dal Tar ne dal CdS; eppure seguendo lo stesso ragionamento dell’aumento di posti avvenuto l’anno successivo, i ricorsi del 2017 avrebbero dovuto essere accolti (circa + 700 posti avvenuto anno successivo).
    L’art 3 della legge 264/99 dice:
    “ Il Ministro dell'università ……………………………… si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) determinazione annuale,……………. del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;”

    Non c’è affatto scritto che vanno messi a bando TUTTI i posti disponibili, compresi quelli futuri; il Miur ha una propria autonomia e discrezionalità nell’esercizio del proprio potere esecutivo su cui non mi pare che il potere giudiziario possa interferire, sostituendosi al Miur.
    Il giudice credo debba valutare se il Miur ha rispettato la legge e, se nell’ambito della propria discrezionalità, non ha fatto scelte irragionevoli o contradditorie.
    Comunque, la motivazione dei posti 2019 aumentati, sembra una “foglia di fico” visto che le prime Ordinanze di immatricolazione del CdS PRECEDONO l’uscita del decreto di fine giugno sui posti del 2019 (punto 1: CdS 1862/19 è dell’8 aprile, punto 7: CdS 2678/19 è del 27 maggio).
    Solo dopo metà luglio, è comparsa nelle Ordinanze CdS la questione posti 2019; con questo ragionamento si arriva al paradosso che, se nel 2019 fosse stato tolto il “numero chiuso”, tutti i partecipanti al test 2018 avrebbero dovuto “entrare” ??
    E perché non anche quelli del 2017, 2016, ecc…?

    3)Sentenza 11064
    Certamente il ricorso è inammissibile per mancata dichiarazione d’interesse. Ma il Tar NON si ferma qui, come avrebbe potuto, ma ripete, più o meno, le stesse motivazione della prima sentenza sul tema posti insufficienti e così fa per tutte le altre sentenze successive, citando proprio le prime due.
    Sicuramente non tutti i ricorsi sono uguali ma, finora, tutte le motivazioni del Tar sull’oggetto principale del ricorso, accolto in alcuni casi dal CdS (posti insufficienti), sono uguali; gli altri aspetti sono marginali.

    Quello che mi preme far capire è che, anche per il 2018, tutto lascia presumere che NON ci sarà nessuna sentenza positiva del Tar, come NON ci sono state per il 2016 e il 2017.
    Quindi chi si immatricola con ordinanze provvisorie del CdS, deve mettere in conto che ci sarà, molto probabilmente, una successiva sentenza negativa del Tar per cui sarà obbligato ad un nuovo ricorso in appello contro la sentenza Tar.
    Come andrà l’appello di secondo grado, per ora, è impossibile prevederlo ma i rischi sono alti………
     
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    Anche io mi trovo in questa situazione: ho avuto una sentenza del CDS che ordinava l’immatricolazione nella mia 1 scelta. La mia università non mi ha ancora immatricolato. Io nel frattempo studio in un’università privata. Mi avevano detto che se già immatricolato era poi difficile avere una sentenza negativa del TAR e che nel caso si poteva chiedere la sospensiva e ritornare al CdS che difficilmente dava un parere diverso da quello dato all’inizio. Però a questo punto cambia tutto. Non mi
    Conviene andare via da una facoltà di medicina per poi trovarmi fuori da tutto .....
     
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    Io vorrei capire bene se l’immatricolazione con riserva, comporta la perdita del posto dove si è già immatricolati pur avendo passato la selezione

    CITAZIONE (wapi51 @ 30/10/2019, 23:25) 
    CITAZIONE (Laura T @ 30/10/2019, 16:30) 
    Ho dato un'occhiata alla ordinanza n.3402/19, sono madre di un ricorrente 2018 rimasto fuori per una 60ina di posti, sono avvocato ma non lo assisto in questo ricorso.
    ……………………………………………………………………………………………………..

    1) Appello su sentenza 6014 ( CdS 3402).
    Certamente è un’ordinanza provvisoria; il merito arriverà fra un paio d’anni (forse). L’importanza ENORME è data dal fatto che il ricorrente, immatricolato a febbraio ed espulso a maggio, in caso di accoglimento, avrebbe continuato, da luglio, il suo iter a Med: invece così è fuori, in attesa di sentenza del CdS, con gli esami che ha dato annullati.
    L’altro fatto importante (solo per addetti ai lavori) è che il presidente del CdS che ha emesso l’ordinanza è DIVERSO dall’unico presidente che emette ordinanze favorevoli di primo grado.
    Per quanto riguarda le motivazioni, al 4 luglio tutte le sedi di Med erano chiuse (salvo Sassari con 3 posti). Il ricorso si fa appunto per essere immatricolati in soprannumero e il ricorrente aveva tutte le scelte di Medicina (non solo Bo).

    2) Posti 2018 versus 2019
    Sono parecchi anni che in tutti i ricorsi, fra i motivi, c’è la questione dei posti insufficienti messi a bando: nel 2016 i posti erano 9.224, nel 2017 erano 9.100 mentre nel 2018 erano 9.779.
    Nei ricorsi sul test 2016 e 2017 questa motivazione non è MAI stata presa in considerazione ne dal Tar ne dal CdS; eppure seguendo lo stesso ragionamento dell’aumento di posti avvenuto l’anno successivo, i ricorsi del 2017 avrebbero dovuto essere accolti (circa + 700 posti avvenuto anno successivo).
    L’art 3 della legge 264/99 dice:
    “ Il Ministro dell'università ……………………………… si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) determinazione annuale,……………. del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;”

    Non c’è affatto scritto che vanno messi a bando TUTTI i posti disponibili, compresi quelli futuri; il Miur ha una propria autonomia e discrezionalità nell’esercizio del proprio potere esecutivo su cui non mi pare che il potere giudiziario possa interferire, sostituendosi al Miur.
    Il giudice credo debba valutare se il Miur ha rispettato la legge e, se nell’ambito della propria discrezionalità, non ha fatto scelte irragionevoli o contradditorie.
    Comunque, la motivazione dei posti 2019 aumentati, sembra una “foglia di fico” visto che le prime Ordinanze di immatricolazione del CdS PRECEDONO l’uscita del decreto di fine giugno sui posti del 2019 (punto 1: CdS 1862/19 è dell’8 aprile, punto 7: CdS 2678/19 è del 27 maggio).
    Solo dopo metà luglio, è comparsa nelle Ordinanze CdS la questione posti 2019; con questo ragionamento si arriva al paradosso che, se nel 2019 fosse stato tolto il “numero chiuso”, tutti i partecipanti al test 2018 avrebbero dovuto “entrare” ??
    E perché non anche quelli del 2017, 2016, ecc…?

    3)Sentenza 11064
    Certamente il ricorso è inammissibile per mancata dichiarazione d’interesse. Ma il Tar NON si ferma qui, come avrebbe potuto, ma ripete, più o meno, le stesse motivazione della prima sentenza sul tema posti insufficienti e così fa per tutte le altre sentenze successive, citando proprio le prime due.
    Sicuramente non tutti i ricorsi sono uguali ma, finora, tutte le motivazioni del Tar sull’oggetto principale del ricorso, accolto in alcuni casi dal CdS (posti insufficienti), sono uguali; gli altri aspetti sono marginali.

    Quello che mi preme far capire è che, anche per il 2018, tutto lascia presumere che NON ci sarà nessuna sentenza positiva del Tar, come NON ci sono state per il 2016 e il 2017.
    Quindi chi si immatricola con ordinanze provvisorie del CdS, deve mettere in conto che ci sarà, molto probabilmente, una successiva sentenza negativa del Tar per cui sarà obbligato ad un nuovo ricorso in appello contro la sentenza Tar.
    Come andrà l’appello di secondo grado, per ora, è impossibile prevederlo ma i rischi sono alti………

    Quindi in pratica se io dovessi immatricolarmi e il TAR dovesse pronunciarsi negativamente, pur avendo sostenuto già quasi tutti gli esami del primo anno, verrebbe comunque revocata l’immatricolazione senza possibilità di impugnare nell’immediatezza la decisione?
    Mi sfugge quale sia il senso delle ordinanze del Consiglio di Stato, se poi nella pratica non valgono praticamente nulla.
     
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    Grazie per la risposta!
    Per quanto riguarda il punto n.1, l'ordinanza cautelare di rigetto del CdS n.3402/19, penso che, benchè il ricorrente avesse inizialmente indicato tutte le scelte, sia possibile che abbia poi svolto in giudizio domande solo con riferimento alla sua immatricolazione con riserva a Bologna o il giudizio abbia finito comunque per concentrarsi sulla sede di immatricolazione.

    Per quanto riguarda invece le argomentazioni della sentenza di rigetto del TAR di maggio (poi oggetto dell'appello cautelare di cui sopra), a firma dell'allora Presidente della 3a Sez. Tar (a luglio ne è stato nominato uno nuovo), trovo interessante condividere questo estratto, perchè ci fa capire il ragionamento alla base del rigetto di allora. In sintesi, mi sembra di capire, si contesta che vi sia un margine di 1.500 posti, che il margine rispetto al fabbisogno è molto minore (99 posti, con sforamento possibile a valutazione dell'amministrazione), che l'ultimo entrato a Bologna era al 4.318, il ricorrente è all'11.680 e che egli vi si sia immatricolato, scavalcando 7.632 candidati "in contrasto con la stessa misura cautelare disposta in appello, che in sede collegiale non richiamava espressamente la sede di Bologna e che comunque sottolineava – su tale punto in coincidenza con il decreto monocratico – la necessità di “rispetto del punteggio conseguito e dell’ordine acquisito nella graduatoria”".
    Poi andrò a vedere se ci sono delle sentenze di merito di questi mesi con il nuovo presidente e se la linea è la medesima.

    "Non sembra inutile rilevare, inoltre, come l’immatricolazione, disposta con riserva presso la facoltà di Medicina di Bologna, abbia consentito al ricorrente – collocato al posto n. 11.680 in graduatoria – di scavalcare 7.362 concorrenti in posizione migliore, essendo l’ultimo candidato in posizione utile per tale sede (come riferito dall’Amministrazione, senza puntuale smentita di controparte) nella posizione n. 4318. Quanto sopra, ben al di sopra del pur ampio margine di 1.500 posti aggiuntivi, invocato dall’interessato, nonchè in contrasto con la stessa misura cautelare disposta in appello, che in sede collegiale non richiamava espressamente la sede di Bologna e che comunque sottolineava – su tale punto in coincidenza con il decreto monocratico – la necessità di “rispetto del punteggio conseguito e dell’ordine acquisito nella graduatoria”.
    E’ vero che, su scala nazionale, il divario fra la posizione del ricorrente (11.680) e quella dell’ultimo candidato collocato in posizione utile (11.627, presumibilmente in esito a rinunce e conseguenti scorrimenti della graduatoria) risulta – stando ai dati forniti dalla medesima Amministrazione – di soli 53 posti, di modo che deve ritenersi che la posizione 11.680 sarebbe risultata sufficiente per l’immatricolazione, se fosse stato colmato il divario di 99 posizioni, tra i posti in concreto assegnati e il fabbisogno dichiarato di 10.035 nuovi professionisti.
    A quest’ultimo riguardo l’Amministrazione riconosce come “tollerabile sforamento” l’assegnazione di 102 posti aggiuntivi, in origine riservati a studenti extra-comunitari non residenti e rimasti inoptati; tali posti, tuttavia, non potevano ritenersi eccedenti rispetto alla capacità formativa degli Atenei, poiché già virtualmente destinati a copertura e quindi, deve presumersi, non eccedenti rispetto alle strutture organizzative, di cui al ricordato art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999. Proprio in tale ottica, per precedenti tornate concorsuali, è stata ritenuta illegittima – per irragionevolezza – la disposizione che impediva l’attribuzione di tali posti ai candidati iscritti nella graduatoria nazionale, secondo l’ordine di collocazione nella stessa (cfr. in tal senso TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 giugno 2014, n. 6248; 11 gennaio 2018, n. 248, 2 ottobre 2018, n. 9698).
    La ratio delle decisioni sopra citate (e delle numerose altre, emesse in sede cautelare sia in primo che in secondo grado) non risulta però invocabile nel caso di specie, proprio perché i posti, a suo tempo riservati a studenti extracomunitari potevano ritenersi eccedenti rispetto al fabbisogno nazionale, ma non anche alla capacità formativa degli Atenei, con conseguente prevalenza del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, per i concorrenti ancora validamente inseriti in graduatoria, benchè in posizione non utile rispetto ai posti originariamente messi a concorso.
    Il differenziale di 99 posti, tra fabbisogno nazionale dichiarato per l’anno accademico 2018/2019 (10.035) e i posti complessivi resi disponibili (9.936, comprensivi di 102 posti non occupati da studenti extra-comunitari) risultano, invece, effettivamente eccedenti rispetto alla capacità formativa degli Atenei, di modo che si trattava di disporre o meno, in rapporto a detta capacità, un vero e proprio “sforamento”.
    Tale valutazione, ad avviso del Collegio, avrebbe potuto essere effettuata, ma in esito ad una valutazione di opportunità (non sindacabile dal giudice amministrativo, se non nei noti limiti di irragionevolezza o contraddittorietà), in quanto sarebbe stato astrattamente possibile bilanciare il maggior fabbisogno, individuato per tale anno, con il minimo aggravio di nemmeno cento posti, distribuiti fra tutte le strutture universitarie interessate; non supera gli indicati limiti di ragionevolezza tuttavia – e non può considerarsi, pertanto, vizio di legittimità – una considerazione di segno opposto, volta ad evitare il superamento di un parametro certo, che ove considerato inderogabile offre maggiore sponda a qualsiasi possibile arbitrio.
    Non va dimenticata, infatti, la forte pressione esercitata, per l’immatricolazione di cui trattasi, da un numero di aspiranti che supera di quasi dieci volte i posti disponibili, col concreto rischio di “sforamenti” successivi, tali da compromettere la corretta formazione del personale medico e la successiva specializzazione del medesimo, per carenza di risorse economiche e strutturali.
    Le argomentazioni difensive, prospettate in ordine all’erronea determinazione dei posti disponibili, pertanto, non possono che essere respinte, mancando qualsiasi prova – nei termini illustrati nell’impugnativa e sulla base dei successivi accertamenti compiuti – dell’erroneità in fatto o in diritto delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione, non potendosi attribuire alcun pregio all’ulteriore argomentazione, secondo cui la presenza di un solo candidato “iscritto in sovrannumero” non sarebbe stata fonte di alcuna problematica per l’Ateneo interessato: sembra appena il caso di sottolineare infatti che – ove tale apprezzamento fosse consentito – elementari ragioni di pari trattamento comporterebbero l’immatricolazione non certo del solo attuale ricorrente, ma di migliaia di giovani aspiranti, propositori di analoghi ricorsi, in palese contrasto con l’interesse pubblico per adeguati standard di formazione e ragionevoli possibilità sia di successiva specializzazione, sia di ammissione dei futuri medici nel mondo del lavoro, in base agli studi compiuti".
     
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    CITAZIONE (Laura T @ 31/10/2019, 11:10) 
    Grazie per la risposta!
    Per quanto riguarda il punto n.1, l'ordinanza cautelare di rigetto del CdS n.3402/19, penso che, benchè il ricorrente avesse inizialmente indicato tutte le scelte, sia possibile che abbia poi svolto in giudizio domande solo con riferimento alla sua immatricolazione con riserva a Bologna o il giudizio abbia finito comunque per concentrarsi sulla sede di immatricolazione.

    Per quanto riguarda invece le argomentazioni della sentenza di rigetto del TAR di maggio (poi oggetto dell'appello cautelare di cui sopra), a firma dell'allora Presidente della 3a Sez. Tar (a luglio ne è stato nominato uno nuovo), trovo interessante condividere questo estratto, perchè ci fa capire il ragionamento alla base del rigetto di allora. In sintesi, mi sembra di capire, si contesta che vi sia un margine di 1.500 posti, che il margine rispetto al fabbisogno è molto minore (99 posti, con sforamento possibile a valutazione dell'amministrazione), che l'ultimo entrato a Bologna era al 4.318, il ricorrente è all'11.680 e che egli vi si sia immatricolato, scavalcando 7.632 candidati "in contrasto con la stessa misura cautelare disposta in appello, che in sede collegiale non richiamava espressamente la sede di Bologna e che comunque sottolineava – su tale punto in coincidenza con il decreto monocratico – la necessità di “rispetto del punteggio conseguito e dell’ordine acquisito nella graduatoria”".
    Poi andrò a vedere se ci sono delle sentenze di merito di questi mesi con il nuovo presidente e se la linea è la medesima.

    "Non sembra inutile rilevare, inoltre, come l’immatricolazione, disposta con riserva presso la facoltà di Medicina di Bologna, abbia consentito al ricorrente – collocato al posto n. 11.680 in graduatoria – di scavalcare 7.362 concorrenti in posizione migliore, essendo l’ultimo candidato in posizione utile per tale sede (come riferito dall’Amministrazione, senza puntuale smentita di controparte) nella posizione n. 4318. Quanto sopra, ben al di sopra del pur ampio margine di 1.500 posti aggiuntivi, invocato dall’interessato, nonchè in contrasto con la stessa misura cautelare disposta in appello, che in sede collegiale non richiamava espressamente la sede di Bologna e che comunque sottolineava – su tale punto in coincidenza con il decreto monocratico – la necessità di “rispetto del punteggio conseguito e dell’ordine acquisito nella graduatoria”.
    E’ vero che, su scala nazionale, il divario fra la posizione del ricorrente (11.680) e quella dell’ultimo candidato collocato in posizione utile (11.627, presumibilmente in esito a rinunce e conseguenti scorrimenti della graduatoria) risulta – stando ai dati forniti dalla medesima Amministrazione – di soli 53 posti, di modo che deve ritenersi che la posizione 11.680 sarebbe risultata sufficiente per l’immatricolazione, se fosse stato colmato il divario di 99 posizioni, tra i posti in concreto assegnati e il fabbisogno dichiarato di 10.035 nuovi professionisti.
    A quest’ultimo riguardo l’Amministrazione riconosce come “tollerabile sforamento” l’assegnazione di 102 posti aggiuntivi, in origine riservati a studenti extra-comunitari non residenti e rimasti inoptati; tali posti, tuttavia, non potevano ritenersi eccedenti rispetto alla capacità formativa degli Atenei, poiché già virtualmente destinati a copertura e quindi, deve presumersi, non eccedenti rispetto alle strutture organizzative, di cui al ricordato art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999. Proprio in tale ottica, per precedenti tornate concorsuali, è stata ritenuta illegittima – per irragionevolezza – la disposizione che impediva l’attribuzione di tali posti ai candidati iscritti nella graduatoria nazionale, secondo l’ordine di collocazione nella stessa (cfr. in tal senso TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 giugno 2014, n. 6248; 11 gennaio 2018, n. 248, 2 ottobre 2018, n. 9698).
    La ratio delle decisioni sopra citate (e delle numerose altre, emesse in sede cautelare sia in primo che in secondo grado) non risulta però invocabile nel caso di specie, proprio perché i posti, a suo tempo riservati a studenti extracomunitari potevano ritenersi eccedenti rispetto al fabbisogno nazionale, ma non anche alla capacità formativa degli Atenei, con conseguente prevalenza del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, per i concorrenti ancora validamente inseriti in graduatoria, benchè in posizione non utile rispetto ai posti originariamente messi a concorso.
    Il differenziale di 99 posti, tra fabbisogno nazionale dichiarato per l’anno accademico 2018/2019 (10.035) e i posti complessivi resi disponibili (9.936, comprensivi di 102 posti non occupati da studenti extra-comunitari) risultano, invece, effettivamente eccedenti rispetto alla capacità formativa degli Atenei, di modo che si trattava di disporre o meno, in rapporto a detta capacità, un vero e proprio “sforamento”.
    Tale valutazione, ad avviso del Collegio, avrebbe potuto essere effettuata, ma in esito ad una valutazione di opportunità (non sindacabile dal giudice amministrativo, se non nei noti limiti di irragionevolezza o contraddittorietà), in quanto sarebbe stato astrattamente possibile bilanciare il maggior fabbisogno, individuato per tale anno, con il minimo aggravio di nemmeno cento posti, distribuiti fra tutte le strutture universitarie interessate; non supera gli indicati limiti di ragionevolezza tuttavia – e non può considerarsi, pertanto, vizio di legittimità – una considerazione di segno opposto, volta ad evitare il superamento di un parametro certo, che ove considerato inderogabile offre maggiore sponda a qualsiasi possibile arbitrio.
    Non va dimenticata, infatti, la forte pressione esercitata, per l’immatricolazione di cui trattasi, da un numero di aspiranti che supera di quasi dieci volte i posti disponibili, col concreto rischio di “sforamenti” successivi, tali da compromettere la corretta formazione del personale medico e la successiva specializzazione del medesimo, per carenza di risorse economiche e strutturali.
    Le argomentazioni difensive, prospettate in ordine all’erronea determinazione dei posti disponibili, pertanto, non possono che essere respinte, mancando qualsiasi prova – nei termini illustrati nell’impugnativa e sulla base dei successivi accertamenti compiuti – dell’erroneità in fatto o in diritto delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione, non potendosi attribuire alcun pregio all’ulteriore argomentazione, secondo cui la presenza di un solo candidato “iscritto in sovrannumero” non sarebbe stata fonte di alcuna problematica per l’Ateneo interessato: sembra appena il caso di sottolineare infatti che – ove tale apprezzamento fosse consentito – elementari ragioni di pari trattamento comporterebbero l’immatricolazione non certo del solo attuale ricorrente, ma di migliaia di giovani aspiranti, propositori di analoghi ricorsi, in palese contrasto con l’interesse pubblico per adeguati standard di formazione e ragionevoli possibilità sia di successiva specializzazione, sia di ammissione dei futuri medici nel mondo del lavoro, in base agli studi compiuti".

    Riusciresti a postare gli eventuali numeri delle sentenze favorevoli pronunciate dopo la nomina del nuovo Presidente?

    Vorrei farmi anch’io un’idea
     
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    Io ho fatto istanza per anni successivi al primo con leone fell; vediamo cosa succede.
     
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    CITAZIONE (CAL1909 @ 31/10/2019, 10:20) 
    Io vorrei capire bene se l’immatricolazione con riserva, comporta la perdita del posto dove si è già immatricolati pur avendo passato la selezione
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
    Quindi in pratica se io dovessi immatricolarmi e il TAR dovesse pronunciarsi negativamente, pur avendo sostenuto già quasi tutti gli esami del primo anno, verrebbe comunque revocata l’immatricolazione senza possibilità di impugnare nell’immediatezza la decisione?
    Mi sfugge quale sia il senso delle ordinanze del Consiglio di Stato, se poi nella pratica non valgono praticamente nulla.

    Una legge degli anni ’30, tuttora in vigore, dice che è vietata l’immatricolazione “contemporanea” in 2 corsi di laurea.
    Quindi, per poterti immatricolare (a qualsiasi titolo) nella Uni A devi necessariamente “rinunciare” all’immatricolazione nella Uni B attuale oppure fare un “trasferimento” che, comunque, comporta il fatto che dalla Uni B devi uscire.
    Il fatto di aver “superato la selezione” ti dà il DIRITTO di essere immatricolato nella Uni B; sei tu che rinunci a questo tuo diritto per andare nella Uni A, nessuno ti obbliga……ma certamente non potrai tornare indietro alla Uni B, quando vorrai tu.

    Piccole note di diritto amministrativo
    Ci sono sempre DUE gradi di giudizio possibili: il primo grado gestito dal Tar e l’appello gestito dal Consiglio di Stato.
    OGNI grado di giudizio, semplificando, può dar luogo a TRE tipi di provvedimento ciascuno: il decreto monocratico (raro, provvisorio, vive 20-30 giorni, lo trascuriamo), l’Ordinanza (è sempre provvisoria, non entra nel merito del ricorso ma si limita ad una impressione superficiale, si dice che si guarda solo se c’è “fumus boni iuris” – rimane in vigore fino al provvedimento successivo), la sentenza (entra nel merito delle questioni - quelle del Tar sono definitive solo se non appellate, quelle del CdS sono definitive e inappellabili).

    La vera difficoltà nel capire questi meccanismi è che l’andamento NON è lineare cioè PRIMA si svolge tutto l’iter al Tar e POI si va in appello al CdS.
    Qui non è così, ma gli andamenti si INTERSECANO: ad una prima Ordinanza del Tar (passo 1) è possibile fare appello al CdS ed esce Ordinanza provvisoria CdS (2), poi il Tar entra nel merito ed esce la sentenza del Tar (3) che annulla tutto quello che c’è prima (compresa Ordinanza CdS) ma a questa sentenza del Tar si può fare appello ed allora uscirà un’altra ordinanza provvisoria del CdS (4) ed infine la sentenza di merito del CdS (5).
    Quella della frase precedente è una situazione classica, salvo il fatto che non sempre ci sono tutti i 5 passi sia perchè fare appello ad un provvedimento del Tar è una scelta sia perché, in qualsiasi momento, puoi rinunciare a proseguire e tutto si ferma (visti i tempi lunghi, succede spessissimo, ad es. perché un ricorrente è entrato nel test dell’anno successivo).

    Tu, attualmente sei al passo 2: c’è stata una prima ordinanza del Tar (1) che ha respinto il tuo ricorso, hai fatto appello contro l’ordinanza Tar ed è uscita l’Ordinanza CdS (2).
    Il passo successivo sarà l’uscita della sentenza di merito del Tar (3), penso fra 6-9 mesi; dopo l’uscita della sentenza Tar, tu potrai decidere se presentare appello; se farai appello, ci sarà prima un Ordinanza provvisoria CdS (4) ed infine, con molta calma, la sentenza CdS (5).
    Se torni indietro al post in cui elencavo le sentenze e guardi la numero 1, vedrai che è quella più avanti nell’iter (ed è la più preoccupante ma, per ora, è sola); in quel caso, dopo i primi 2 passi, è uscita la sentenza Tar (3) negativa, ha fatto appello ed è uscita l’Ordinanza CdS (4) negativa; ora aspetta solo più la sentenza CdS (5).

    Spero si capisca qualcosa....... :D

    Edited by wapi51 - 31/10/2019, 23:02
     
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    Ma gli anni scorsi come è andata a finire ? Visto la scarsa casistica di quest’anno (che riguarda per ora 1 solo studente. Per gli altri sono casi particolari)
     
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    CITAZIONE (wapi51 @ 31/10/2019, 22:26) 
    CITAZIONE (CAL1909 @ 31/10/2019, 10:20) 
    Io vorrei capire bene se l’immatricolazione con riserva, comporta la perdita del posto dove si è già immatricolati pur avendo passato la selezione
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
    Quindi in pratica se io dovessi immatricolarmi e il TAR dovesse pronunciarsi negativamente, pur avendo sostenuto già quasi tutti gli esami del primo anno, verrebbe comunque revocata l’immatricolazione senza possibilità di impugnare nell’immediatezza la decisione?
    Mi sfugge quale sia il senso delle ordinanze del Consiglio di Stato, se poi nella pratica non valgono praticamente nulla.

    Una legge degli anni ’30, tuttora in vigore, dice che è vietata l’immatricolazione “contemporanea” in 2 corsi di laurea.
    Quindi, per poterti immatricolare (a qualsiasi titolo) nella Uni A devi necessariamente “rinunciare” all’immatricolazione nella Uni B attuale oppure fare un “trasferimento” che, comunque, comporta il fatto che dalla Uni B devi uscire.
    Il fatto di aver “superato la selezione” ti dà il DIRITTO di essere immatricolato nella Uni B; sei tu che rinunci a questo tuo diritto per andare nella Uni A, nessuno ti obbliga……ma certamente non potrai tornare indietro alla Uni B, quando vorrai tu.

    Piccole note di diritto amministrativo
    Ci sono sempre DUE gradi di giudizio possibili: il primo grado gestito dal Tar e l’appello gestito dal Consiglio di Stato.
    OGNI grado di giudizio, semplificando, può dar luogo a TRE tipi di provvedimento ciascuno: il decreto monocratico (raro, provvisorio, vive 20-30 giorni, lo trascuriamo), l’Ordinanza (è sempre provvisoria, non entra nel merito del ricorso ma si limita ad una impressione superficiale, si dice che si guarda solo se c’è “fumus boni iuris” – rimane in vigore fino al provvedimento successivo), la sentenza (entra nel merito delle questioni - quelle del Tar sono definitive solo se non appellate, quelle del CdS sono definitive e inappellabili).

    La vera difficoltà nel capire questi meccanismi è che l’andamento NON è lineare cioè PRIMA si svolge tutto l’iter al Tar e POI si va in appello al CdS.
    Qui non è così, ma gli andamenti si INTERSECANO: ad una prima Ordinanza del Tar (passo 1) è possibile fare appello al CdS ed esce Ordinanza provvisoria CdS (2), poi il Tar entra nel merito ed esce la sentenza del Tar (3) che annulla tutto quello che c’è prima (compresa Ordinanza CdS) ma a questa sentenza del Tar si può fare appello ed allora uscirà un’altra ordinanza provvisoria del CdS (4) ed infine la sentenza di merito del CdS (5).
    Quella della frase precedente è una situazione classica, salvo il fatto che non sempre ci sono tutti i 5 passi sia perchè fare appello ad un provvedimento del Tar è una scelta sia perché, in qualsiasi momento, puoi rinunciare a proseguire e tutto si ferma (visti i tempi lunghi, succede spessissimo, ad es. perché un ricorrente è entrato nel test dell’anno successivo).

    Tu, attualmente sei al passo 2: c’è stata una prima ordinanza del Tar (1) che ha respinto il tuo ricorso, hai fatto appello contro l’ordinanza Tar ed è uscita l’Ordinanza CdS (2).
    Il passo successivo sarà l’uscita della sentenza di merito del Tar (3), penso fra 6-9 mesi; dopo l’uscita della sentenza Tar, tu potrai decidere se presentare appello; se farai appello, ci sarà prima un Ordinanza provvisoria CdS (4) ed infine, con molta calma, la sentenza CdS (5).
    Se torni indietro al post in cui elencavo le sentenze e guardi la numero 1, vedrai che è quella più avanti nell’iter (ed è la più preoccupante ma, per ora, è sola); in quel caso, dopo i primi 2 passi, è uscita la sentenza Tar (3) negativa, ha fatto appello ed è uscita l’Ordinanza CdS (4) negativa; ora aspetta solo più la sentenza CdS (5).

    Spero si capisca qualcosa....... :D

    Grazie mille. È tutto molto chiaro, ma davvero intricato per chi deve prendere una decisione 😓
     
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    CITAZIONE (wapi51 @ 29/10/2019, 20:03) 
    Con i ricorsi del 2018 credo stia succedendo, più o meno, quello che è successo nel 2016 e 2017.
    Il CdS in appello di primo grado emette Ordinanze PROVVISORIE, giuridicamente poco consistenti, con cui immatricola alcuni.
    Successivamente il Tar Lazio, con sentenza di merito, RESPINGE il ricorso ed espelle gli eventuali immatricolati.

    Tutti i ricorsi del 2018 vertono sulla insufficienza di posti messi a bando nel 2018, inferiori, secondo i ricorrenti, alle capacità formative delle Uni.
    Nelle Ordinanze di accoglimento, il CdS mette in dubbio la “ragionevolezza e l’adeguatezza del processo di programmazione” del Miur e “indizio serio” di ciò consiste nel fatto che nel 2019 sono stati messi a bando 1.600 posti in più (vedi ad es. Ordinanza CdS 3784/2019)
    Già, ma che c’azzecca il 2019 con il 2018 ??

    Queste le Sentenze che ho visto finora (non è detto che ci siano tutte…)
    1)Sentenza Tar Lazio 6014 del 14/5/2019
    Il ricorrente (11.680 in graduatoria) è immatricolato in appello da Ordinanza provvisoria CdS 1862/19 a Med Bologna, prima scelta, a febbraio 2019
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso e, quindi, decade l’immatricolazione di febbraio
    Viene presentato appello contro la sentenza del Tar e il CdS con ordinanza 3402/19 RESPINGE l’appello

    Le motivazioni di tutte le sentenze successive seguono la falsariga di questa prima.


    2)Sentenza Tar Lazio 11064 del 18/9/2019
    Il CdS respinge appello e NON immatricola
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso

    3)Sentenza Tar Lazio 11711 del 10/10/2019
    Non immatricolata
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso

    4)Sentenza Tar Lazio 11799 del 11/10/2019
    La ricorrente è immatricolata a Odo L’Aquila (scelta 40) per normale scorrimento
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso (rimane ovviamente immatricolata a Odo L’Aquila)

    5)Sentenza Tar Lazio 11845 del 14/10/2019
    Non immatricolata
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso

    6)Sentenza Tar Lazio 12042 del 18/10/2019
    Non immatricolata
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso

    7)Sentenza Tar Lazio 12045 del 18/10/2019
    Il ricorrente è immatricolato in appello da Ordinanza provvisoria CdS 2678/19, in prima scelta a Odo Genova, a maggio 2019
    La sentenza del Tar RESPINGE il ricorso e, quindi, decade l’immatricolazione.

    Tutti i testi soprariportati si trovano facilmente tramite il motore di ricerca della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it/dcsnprr) inserendo “Roma” come sede (oppure Consiglio di Stato) e l’anno e il numero del provvedimento (al Tar Lazio è sempre competente la Sezione 3, mentre al CdS è sempre la Sezione VI)

    Buongiorno, non vedo le sentenze dei grandi numeri, tipo i 250 di consucesi del Consiglio di Stato. Sono davvero una invenzione giornalistica?
     
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