Ricorso medicina 2018/2019

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    Il risultato ottenuto dai ricorsi successivi di
    Consulcesi è lo stesso ottenuto dagli altri casi citati a cui poi è andata male al TAR. Quindi dovendo esserci una ratio alla base di ogni sentenza, immagino che anche a loro andrà male al TAR. A quel punto dovranno sperare in una sospensiva del CDS che per l’altro caso citato è andata male. D’altra parte il caso citato era un ragazzo che:1) aveva un punteggio alto 2)era in graduatoria 3) aveva messo tutte le sedi di medicina. Quindi mi chiedo : essendo andata male a lui perché a qualcun’altro dovrebbe andare bene?

    Ovviamente mi sto riferendo al caso riportato al punto 1)

    Mi rendo conto che la giurisprudenza non è una scienza esatta ma non credo che si possa basare sull’umore del giudice che ti capita.....almeno spero
     
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    Chiaramente l’esperto dell’argomento è wapi51, scrivo solo per evidenziare che non sono i medici (laureati in medicina) che mancano.
    Mancano i laureati in medicina che hanno concluso la specializzazione che a causa di un’errata programmazione sono finiti nell’imbuto formativo.
    Associare la mancanza di medici (specialisti) all’insufficiente numero di posti nel test di medicina è una bufala mediatica facilmente confutabile; parlano i numeri
     
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    Però c’è stata un’anomalia tra il 2018/2019 e il 2019/2020 con 1600 posti circa in più
     
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    Perché anomalia? Potevano anche essere di meno; non è scritto da nessuna parte che devono aumentare; l’aumento è scaturito anche dall’ipotesi di annullare il test, ipotesi poi decaduta, per cui non si abolisce ma si aumentano i posti, aumentando il problema dell’imbuto formativo tra 6 anni (anche se sono in corso studi per associare ad ogni posto di laureato in medicina un posto in specializzazione ).
    Le assunzioni di specializzandi al 4 o al 5 anno a tempo determinato (Lombardia poche settimane fa ha deliberato 2000 assunzioni) hanno lo scopo di liberare posti per la specializzazione non per il test di medicina.
     
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    Certo è molto giusto quello che dici. Ma il punto è: il CDS ha giudicato buona la motivazione dei 1600 posti in più e ha ordinato l’immatricolazione in sovrannumero. Il problema molto pratico è: uno che già sta già studiando medicina o odontoiatria che fa si immatricola e rischia o desiste? Questo è il mio caso: studio medicina privatamente, vorrei passare nel pubblico per un problema di budget. Mi immatricolo rischiando o resto dove sto? Poi se la questione dei 1600 posti è giusta o no è questione opinabile.....non spetta a me stabilirlo
     
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    CITAZIONE (GIUSEPPEGE @ 4/11/2019, 08:36)
    Buongiorno, non vedo le sentenze dei grandi numeri, tipo i 250 di consucesi del Consiglio di Stato. Sono davvero una invenzione giornalistica?

    CITAZIONE (Claudio99 @ 4/11/2019, 09:14)
    Il ricorso al test di medicina del 2018/19 della Consulcesi non è un’invenzione giornalistica, il CdS ha emesso una sentenza positiva al riguardo e ha permesso agli studenti ricorrenti ‘l’immatricolazione con riserva nella prima o diversa opzione/scelta’.
    Ogni ricorso è diverso, ed è difficile (ma non impossibile) che una sentenza cautelare emessa organo di grado superiore venga contraddetta dal TAR, di grado inferiore, con l’udienza di merito.

    NON è un’invenzione giornalistica, salvo il fatto che NON si tratta di SENTENZE del CdS (definitive e inappellabili) ma di Ordinanze PROVVISORIE che rimangono in vigore fino alla successiva SENTENZA DEL TAR, che, a sua volta potrà essere appellata e portare a successive Ordinanze e Sentenze del CdS.
    Sono le Ordinanze CdS 5083 (66 persone), 5084 (145 persone), 5085 (27 persone) e 5087 (3 persone) del 8/10/2019.

    Quello che mi preme far capire (e che ho già scritto) è che:
    anche per il 2018, tutto lascia presumere che NON ci sarà nessuna sentenza positiva del Tar, come NON ci sono state per il 2016 e il 2017.
    Quindi chi si immatricola con ordinanze provvisorie del CdS, deve mettere in conto che ci sarà, molto probabilmente, una successiva sentenza negativa del Tar per cui sarà obbligato ad un nuovo ricorso in appello contro la sentenza Tar.
    Come andrà l’appello di secondo grado, per ora, è impossibile prevederlo ma i rischi sono alti………


    Infatti, le prime 7 sentenze dal Tar sui ricorsi 2018 (che ho già citato) sono TUTTE negative e l’argomento del ricorso (posti insufficienti) era esattamente lo stesso, come era lo stesso argomento presente in tutti i ricorsi del 2017 (i posti 2017 erano 600 in meno del 2018) ed è sempre stato respinto sia dal Tar che dal CdS.

    Anzi, le sentenza citate al punto 1 e al punto 7 estromettono due persone che si erano immatricolate con Ordinanze provvisorie del CdS, dello stesso tipo di quelle dei ricorsi collettivi sopracitati.
    Per di più, anche l’appello di secondo grado al CdS alla sentenza del punto 1 viene respinto con Ordinanza provvisoria cioè il CdS in secondo grado (con altro Presidente) smentisce la propria Ordinanza di primo grado di immatricolazione.

    PS. Sulle Ordinanze CdS “Consulcesi” è ancora più CERTO che la sentenza del Tar sarà negativa perché, già in primo grado, il Tar ha dichiarato inammissibile A MONTE il ricorso (senza neppure affrontare la questione "posti") in quanto “il ricorso collettivo, (è) proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti;” (vedi, ad es., Ordinanze Tar 3447/19 e 3396/19 che, appellate, hanno dato luogo a 2 delle 4 ordinanze CdS citate).
    Infatti, parecchi avvocati “ricorsisti”, da due anni NON fanno più ricorsi collettivi……
     
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    CITAZIONE (Ggi @ 4/11/2019, 13:41) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………….

    Mi rendo conto che la giurisprudenza non è una scienza esatta ma non credo che si possa basare sull’umore del giudice che ti capita.....almeno spero

    Anche i Giudici sono uomini e possono cambiare idea, soprattutto quando fra un atto e l’altro passano uno o due anni e intervengono altri fatti e altre valutazioni……

    Comunque, forse, è opportuno precisare che i Presidenti del CdS Sezione VI sono, ad oggi, TRE (Sergio Santoro, Giancarlo Montedoro e Sergio De Felice), che si alternano a presiedere le udienze.
    Occorre anche tener conto che tutti gli alti magistrati del CdS ruotano spesso e altrettanto spesso vanno ad occupare posti di rilievo in altri Organi dello Stato (oggi ci sono, domani non più…); ad es. Montedoro, fino ad inizio del 2019, è stato Consigliere Giuridico del Presidente della Repubblica mentre De Felice era Capo Gabinetto del Presidente della Regione Campania. Lo scorso anno, un Presidente della Sezione VI, Barra Caracciolo, a metà 2018, fu nominato sottosegretario del Governo “Conte uno” (non confermato nel “Conte due”).
    Santoro, invece, che arrivò alla Sezione VI mi pare nel 2016, è stato nominato, a luglio 2019, Presidente Aggiunto dell’intero CdS, sommando quindi nuovi incarichi agli attuali (in particolare la responsabilità dell’Ufficio Studi).

    Il Tar Lazio Sezione 3, invece ha UN solo Presidente e una composizione più stabile.
    Ai primi di luglio 2019 è andata in pensione la “storica” Presidente, Gabriella De Michele, sostituita da Giuseppe Daniele, in precedenza presidente del Tar Liguria.
    Da quello che si è visto finora sembra che la “linea” del Tar Lazio non sia cambiata.

    Forse qualcosa si intuisce ……….
     
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    Volevo chiedere se parlate di ricorsi collettivi o anche individuali?
    Nel mio caso ho ricorso individuale accolto, però risulto attualmente iscritto al terzo anno in altra sede.
    Da quanto dicono per il mio caso ci sarà un trasferimento interno da medicina a medicina, sempre però con RISERVA.
    Rischio tra un anno o due di perdere posto ovunque? Io il concorso di fatto l'ho vinto perché sono entrato ma preferisco la sede da me scelta in quanto completamente impossibile ora per me trasferirmi.
     
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    CITAZIONE (Ggi @ 4/11/2019, 15:25)
    Però c’è stata un’anomalia tra il 2018/2019 e il 2019/2020 con 1600 posti circa in più

    CITAZIONE (Leoncino4 @ 4/11/2019, 16:03)
    Perché anomalia? Potevano anche essere di meno; non è scritto da nessuna parte che devono aumentare; l’aumento è scaturito anche dall’ipotesi di annullare il test, ipotesi poi decaduta, per cui non si abolisce ma si aumentano i posti, aumentando il problema dell’imbuto formativo tra 6 anni (anche se sono in corso studi per associare ad ogni posto di laureato in medicina un posto in specializzazione ).
    Le assunzioni di specializzandi al 4 o al 5 anno a tempo determinato (Lombardia poche settimane fa ha deliberato 2000 assunzioni) hanno lo scopo di liberare posti per la specializzazione non per il test di medicina.

    Qualche numero sull’argomento
    Test ammissione Medicina
    Bando 2017 – posti 9.100
    Bando 2018 – posti 9.779
    Bando 2019 – posti 11.568

    Scuole di Specializzazione Medicina
    Bando 2017 – posti 6.676 – medici partecipanti 14.435
    Bando 2018 – posti 6.934 – medici partecipanti 16.046
    Bando 2019– posti 8.905 – medici partecipanti 17.595

    Mi sembra evidente che il PROBLEMA è l’accesso alle scuole di specializzazione per coloro che si laureano dopo 6 anni (o più) di fatica; l’alternativa sono i Bandi per la specializzazione in Medicina Generale (medico di famiglia), di cui non ho i dati precisi (i posti sono circa 1.000-1.200 all'anno su base regionale) ma la situazione è simile.
    Ricordo che senza specializzazione un medico è praticamente un disoccupato perché non può fare quasi nulla………

    Lo scorso anno avevo fatto un piccolo studio, con molti più numeri: si trova sul topic “I medici sono troppi o troppo pochi ??” https://ammissionemedicina.forumfree.it/?t=75713348

    In aggiunta, riporto, sull’argomento, uno stralcio di un’altra recente Sentenza Tar (12539/2019 del 31/10/2019) che respinge il ricorso sul test 2018, principalmente in materia di “posti insufficienti”, e fa decadere la ricorrente dall’immatricolazione con riserva, in prima scelta (Bari), ottenuta grazie ad Ordinanza provvisoria del CdS di marzo 2019 (da notare che la ricorrente era 10849 in graduatoria e ha rinunciato a Med Sassari dove era stata assegnata a inizio luglio 2019).

    "Da una parte, infatti, appare illogico incrementare le possibilità di avvio del percorso formativo fino alla laurea e non preoccuparsi, prioritariamente, della causa più immediata, a cui è riconducibile la segnalata carenza di medici: tale carenza, infatti, discende in prevalenza dall’inadeguato numero di corsi di specializzazione, in assenza dei quali i nuovi laureati rischiano di restare inattivi per anni. Già in rapporto all’attuale platea di laureati, detti corsi risultano sufficienti per nemmeno metà degli aspiranti (nell’ultimo anno, poco più di 6.000 corsi finanziati a fronte di oltre 15.000 concorrenti); tale situazione, d’altra parte, dipende dalle risorse finanziarie rese disponibili, poiché i corsi debbono essere obbligatoriamente retribuiti.”
     
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    Piccole note di diritto amministrativo – 2 -

    La Teoria
    Riprendo parte di un post precedente per cercare di spiegare, in modo elementare, l’iter di un ricorso.

    Il primo giudizio su un ricorso consiste in una prima Ordinanza del Tar (passo 1); è possibile fare appello al CdS ed esce Ordinanza provvisoria CdS (2), poi il Tar entra nel merito ed esce la sentenza del Tar (3) che annulla tutto quello che c’è prima (compresa Ordinanza CdS) ma a questa sentenza del Tar si può fare appello ed allora uscirà un’altra ordinanza provvisoria del CdS (4) ed infine la sentenza di merito del CdS (5).

    Mentre le Ordinanze consistono in un esame veloce e superficiale del ricorso, le Sentenze (sia Tar che CdS) vanno a fondo del ricorso, esaminandone tutti gli aspetti; si dice che, a differenza dell’Ordinanza, le Sentenze entrano “nel merito” del ricorso, giudicando se il ricorso è fondato o meno.
    Così, parlando dei casi comuni al 95% dei ricorsi degli ultimi 3 anni:
    - sul test 2016 le Sentenze devono dire se aveva ragione il Miur ad annullare la domanda 16 oppure se avevano ragione i ricorrenti che sostenevano il contrario
    - sul test 2017 le Sentenze devono dire se erano corrette le poche Ordinanze del CdS che hanno immatricolato alcuni scavalcando altri che li precedevano in graduatoria oppure se era il Miur a dover fare gli scorrimenti sui posti vacanti extra UE seguendo la graduatoria
    - sul test 2018 le Sentenze devono dire se è vero che il Miur ha sbagliato le procedure di individuazione dei posti che, in realtà, erano molti di più e, in tal caso, come devono essere assegnati questi posti, per evitare scavalcamenti in graduatoria di persone in posizione migliore.

    La scappatoia
    In realtà NON sempre le Sentenze entrano nel merito, come dovrebbero; esiste anche una modalità che io chiamo in slang, per farmi capire, “scappatoia”, molto discussa e non sempre applicata.
    In termini elementari, dice questo: se tu ricorrente ti sei immatricolato in buona fede (ad es. con Ordinanza provvisoria), hai seguito le lezioni e hai dato esami per cui sei praticamente in regola, la giustizia è stata lenta e sono ormai passati 2-3 anni dal ricorso, il Miur non si è mosso sollecitando una decisione, allora RIMANI IMMATRICOLATO.
    La Sentenza si ferma qui, senza entrare nel merito.
    Il motivo di questa scelta (per come l’ho capito io) è che, nel bilanciamento di interessi contrapposti, pubblici e privati, in questo caso, prevalgono gli interessi privati; in altri termini, il danno che subirebbe un ricorrente che sta frequentando con profitto da 2-3 anni, espulso per aver perso il ricorso, è molto maggiore di quello che subirebbe la Pubblica Amministrazione nell’ avere un immatricolato in più del previsto, anche immeritatamente.

    Questa “scappatoia”, per quanto ne so, ha iniziato a diffondersi (in ambito ricorsi) dai test 2013 e 2014 quando ci furono circa 10.000 persone immatricolate dal Tar con Ordinanze provvisorie per violazione anonimato (il Miur aveva obbligato i partecipanti al test a tenere un documento aperto sul banco).
    L’enorme numero di ricorsi di quegli anni e i conseguenti inevitabili tempi lunghi fecero sì che la Sezione 3 BIS del Tar (allora competente), applicasse spesso questa modalità, nelle sentenze, senza entrare nel merito.

    Dal 2016 la competenza sui ricorsi al Tar è passata alla Sezione 3 e, la Presidente (Gabriella De Michele), nelle Sentenze, NON ha mai applicato questa modalità, anche se è la prima cosa che chiedono gli avvocati, ma ha sempre emesso Sentenze di merito, respingendo tutti i ricorsi, di tipo generale, 2016, 2017 e 2018, in quanto infondati, anche in presenza di persone immatricolate in via provvisoria dal CdS.
    Questa una delle motivazioni per respingere l’uso della “scappatoia” (sentenza 12539/2019) - che io leggo anche come una pesante critica al CdS.
    Non corrisponde al percorso, valutato nelle sentenze sopracitate, la scelta di avvalersi dello strumento cautelare, i cui effetti provvisori possono consentire l’accesso ai corsi universitari solo “con riserva”, ovvero in via subordinata rispetto al giudizio di merito, di modo che risulta rimesso al prudente apprezzamento dei diretti interessati il concreto avvio di un corso di laurea, soggetto a successivo riscontro di validità delle censure prospettate e, in caso di esito negativo, a rimozione ex tunc degli effetti della pronuncia cautelare. Ove invece dalla situazione di fatto, conseguente a quest’ultima, potessero in via successiva derivare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa, a fini di consolidazione della situazione stessa, sarebbe evidente il “vulnus” arrecato a principi fondamentali del processo amministrativo, fra cui quello di par condicio dei concorrenti, non senza considerare come lo stesso diritto allo studio, tutelato dall’art. 34 della Costituzione, richieda che il raggiungimento dei gradi più alti sia assicurato ai “capaci e meritevoli”, alla cui individuazione non è estraneo l’ordine di collocazione nella graduatoria di merito, totalmente invertito da pronunce cautelari, come quelle in esame (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 maggio 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, sentenza non definitiva 4 gennaio 2016, n. 12, nonché – nella specifica materia di cui trattasi – ordinanza n. 663 del 13 febbraio 2018 e sentenza n. 2741 in data 8 maggio 2018; TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze 10 gennaio 2018, n. 448 e 15 gennaio 2018, n. 451).”

    INVECE, la Sezione VI del CdS, nelle 2 uniche Sentenze che conosco (emesse negli anni 2018 e 2019), APPLICA questa modalità, evitando di entrare nel merito………...
    La prima è la sentenza CdS 2155/2019 del 1/4/2019 ed è relativa ad un caso, molto particolare, di ricorso contro la graduatoria unica Medicina e Odontoiatria, che tralascerei, per soffermarmi sulla seconda (sentenza CdS 5263 del 25/7/2019) che, invece, è un classico ricorso relativo alla domanda 16 del test 2016.

    Nel test 2016, all’uscita della graduatoria anonima, emerse che il Miur aveva annullato la domanda 16 perché ambigua, attribuendo a tutti 1,5 punti. Fioccarono i ricorsi di chi diceva che invece la risposta giusta era la A o la D, …ecc. In Appello di primo grado il CdS, con Ordinanza provvisoria, immatricolava il ricorrente, sostenendo (sbagliando clamorosamente ….) che l’unica risposta giusta era la D, quella del ricorrente (Ordinanza CdS 1364 di marzo 2017) – è il passo 2 della teoria .
    Successivamente il Tar dimostrava in parecchie sentenze che invece aveva fatto bene il Miur ad annullare la domanda 16 e, nel caso specifico, respingeva il ricorso con Sentenza 10962 di novembre 2017 per cui decadeva l’iscrizione – passo 3 della teoria.
    Il ricorrente faceva appello ed il CdS con Ordinanza 663 di febbraio 2018 immatricolava nuovamente il ricorrente in via provvisoria – è il passo 4 della teoria.
    Infine a luglio 2019 è stata emessa la Sentenza 5263, che riporto quasi al completo, in cui il CdS evita accuratamente di entrare nel merito della domanda 16 (che l’avrebbe portato a respingere il ricorso) ma usa quella che ho chiamato “scappatoia”, accogliendo il ricorso ed immatricolando definitivamente il ricorrente.
    “Precisato che il Collegio condivide l’orientamento per il quale il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell’esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell’esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., in argomento, Cons. Stato, Ad. pl., 22 dicembre 2017 n. 13 e Sez. VI, 6 aprile 2018 n. 2133) e che tale potere conformativo può essere esercitato dal giudice amministrativo anche per chiarire gli effetti di una propria sentenza che si pronunci quando sussista “una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare”;
    Ritenuto che, nella specie e come è stato affermato in alcuni recenti precedenti della sezione che nel prosieguo saranno riprodotti per ampi stralci (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2018 n. 2268), per affermare la salvezza dell’atto di ammissione e di superamento degli esami (conseguenti all’esito del giudizio di primo grado), non rileva il testo dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168), poiché esso – pur mirando alla stabilità degli effetti degli atti emanati in conseguenza di pronunce del giudice amministrativo – si è testualmente riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di “prove d’esame scritte ed orali”, che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo;
    Ritenuto nondimeno che, nel caso di specie, vi sia ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, quasi completato, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti.
    Richiamato quanto ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza 9 aprile 2009 n. 108 (resa in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento proprio all’art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2015), secondo la quale per il legislatore “vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche un'esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell'attività professionale”;
    Valutato quindi che, ad avviso del Collegio, il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami universitari costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4, comma 2-bis, in subiecta materia e nello specifico caso che qui occupa questo Consiglio;
    Affermato quindi che, per le ragioni sopra esposte, l’appello può trovare accoglimento con riforma della sentenza del giudice di primo grado ed accoglimento del ricorso ivi proposto;”
     
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    Quindi ogni caso è a se e non si può generalizzare. Per cui se si accetta di immatricolarsi con riserva per più o meno fondati motivi (sempre opinabili) poi l’esito non è scontato e dipende dalla buona o cattiva sorte (ossia dal giudice che ti capita). È come volere guadagnare soldi giocando al casinò.....
     
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    Riprendo parte di un post precedente per cercare di spiegare, in modo elementare, l’iter di un ricorso.

    Il primo giudizio su un ricorso consiste in una prima Ordinanza del Tar (passo 1); è possibile fare appello al CdS ed esce Ordinanza provvisoria CdS (2), poi il Tar entra nel merito ed esce la sentenza del Tar (3) che annulla tutto quello che c’è prima (compresa Ordinanza CdS) ma a questa sentenza del Tar si può fare appello ed allora uscirà un’altra ordinanza provvisoria del CdS (4) ed infine la sentenza di merito del CdS (5).

    Mentre le Ordinanze consistono in un esame veloce e superficiale del ricorso, le Sentenze (sia Tar che CdS) vanno a fondo del ricorso, esaminandone tutti gli aspetti; si dice che, a differenza dell’Ordinanza, le Sentenze entrano “nel merito” del ricorso, giudicando se il ricorso è fondato o meno.
    Così, parlando dei casi comuni al 95% dei ricorsi degli ultimi 3 anni:
    - sul test 2016 le Sentenze devono dire se aveva ragione il Miur ad annullare la domanda 16 oppure se avevano ragione i ricorrenti che sostenevano il contrario
    - sul test 2017 le Sentenze devono dire se erano corrette le poche Ordinanze del CdS che hanno immatricolato alcuni scavalcando altri che li precedevano in graduatoria oppure se era il Miur a dover fare gli scorrimenti sui posti vacanti extra UE seguendo la graduatoria
    - sul test 2018 le Sentenze devono dire se è vero che il Miur ha sbagliato le procedure di individuazione dei posti che, in realtà, erano molti di più e, in tal caso, come devono essere assegnati questi posti, per evitare scavalcamenti in graduatoria di persone in posizione migliore.

    La scappatoia
    In realtà NON sempre le Sentenze entrano nel merito, come dovrebbero; esiste anche una modalità che io chiamo in slang, per farmi capire, “scappatoia”, molto discussa e non sempre applicata.
    In termini elementari, dice questo: se tu ricorrente ti sei immatricolato in buona fede (ad es. con Ordinanza provvisoria), hai seguito le lezioni e hai dato esami per cui sei praticamente in regola, la giustizia è stata lenta e sono ormai passati 2-3 anni dal ricorso, il Miur non si è mosso sollecitando una decisione, allora RIMANI IMMATRICOLATO.
    La Sentenza si ferma qui, senza entrare nel merito.
    Il motivo di questa scelta (per come l’ho capito io) è che, nel bilanciamento di interessi contrapposti, pubblici e privati, in questo caso, prevalgono gli interessi privati; in altri termini, il danno che subirebbe un ricorrente che sta frequentando con profitto da 2-3 anni, espulso per aver perso il ricorso, è molto maggiore di quello che subirebbe la Pubblica Amministrazione nell’ avere un immatricolato in più del previsto, anche immeritatamente.

    Questa “scappatoia”, per quanto ne so, ha iniziato a diffondersi (in ambito ricorsi) dai test 2013 e 2014 quando ci furono circa 10.000 persone immatricolate dal Tar con Ordinanze provvisorie per violazione anonimato (il Miur aveva obbligato i partecipanti al test a tenere un documento aperto sul banco).
    L’enorme numero di ricorsi di quegli anni e i conseguenti inevitabili tempi lunghi fecero sì che la Sezione 3 BIS del Tar (allora competente), applicasse spesso questa modalità, nelle sentenze, senza entrare nel merito.

    Dal 2016 la competenza sui ricorsi al Tar è passata alla Sezione 3 e, la Presidente (Gabriella De Michele), nelle Sentenze, NON ha mai applicato questa modalità, anche se è la prima cosa che chiedono gli avvocati, ma ha sempre emesso Sentenze di merito, respingendo tutti i ricorsi, di tipo generale, 2016, 2017 e 2018, in quanto infondati, anche in presenza di persone immatricolate in via provvisoria dal CdS.
    Questa una delle motivazioni per respingere l’uso della “scappatoia” (sentenza 12539/2019) - che io leggo anche come una pesante critica al CdS.
    Non corrisponde al percorso, valutato nelle sentenze sopracitate, la scelta di avvalersi dello strumento cautelare, i cui effetti provvisori possono consentire l’accesso ai corsi universitari solo “con riserva”, ovvero in via subordinata rispetto al giudizio di merito, di modo che risulta rimesso al prudente apprezzamento dei diretti interessati il concreto avvio di un corso di laurea, soggetto a successivo riscontro di validità delle censure prospettate e, in caso di esito negativo, a rimozione ex tunc degli effetti della pronuncia cautelare. Ove invece dalla situazione di fatto, conseguente a quest’ultima, potessero in via successiva derivare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa, a fini di consolidazione della situazione stessa, sarebbe evidente il “vulnus” arrecato a principi fondamentali del processo amministrativo, fra cui quello di par condicio dei concorrenti, non senza considerare come lo stesso diritto allo studio, tutelato dall’art. 34 della Costituzione, richieda che il raggiungimento dei gradi più alti sia assicurato ai “capaci e meritevoli”, alla cui individuazione non è estraneo l’ordine di collocazione nella graduatoria di merito, totalmente invertito da pronunce cautelari, come quelle in esame (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 maggio 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, sentenza non definitiva 4 gennaio 2016, n. 12, nonché – nella specifica materia di cui trattasi – ordinanza n. 663 del 13 febbraio 2018 e sentenza n. 2741 in data 8 maggio 2018; TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze 10 gennaio 2018, n. 448 e 15 gennaio 2018, n. 451).”

    INVECE, la Sezione VI del CdS, nelle 2 uniche Sentenze che conosco (emesse negli anni 2018 e 2019), APPLICA questa modalità, evitando di entrare nel merito………...
    La prima è la sentenza CdS 2155/2019 del 1/4/2019 ed è relativa ad un caso, molto particolare, di ricorso contro la graduatoria unica Medicina e Odontoiatria, che tralascerei, per soffermarmi sulla seconda (sentenza CdS 5263 del 25/7/2019) che, invece, è un classico ricorso relativo alla domanda 16 del test 2016.

    Nel test 2016, all’uscita della graduatoria anonima, emerse che il Miur aveva annullato la domanda 16 perché ambigua, attribuendo a tutti 1,5 punti. Fioccarono i ricorsi di chi diceva che invece la risposta giusta era la A o la D, …ecc. In Appello di primo grado il CdS, con Ordinanza provvisoria, immatricolava il ricorrente, sostenendo (sbagliando clamorosamente ….) che l’unica risposta giusta era la D, quella del ricorrente (Ordinanza CdS 1364 di marzo 2017) – è il passo 2 della teoria .
    Successivamente il Tar dimostrava in parecchie sentenze che invece aveva fatto bene il Miur ad annullare la domanda 16 e, nel caso specifico, respingeva il ricorso con Sentenza 10962 di novembre 2017 per cui decadeva l’iscrizione – passo 3 della teoria.
    Il ricorrente faceva appello ed il CdS con Ordinanza 663 di febbraio 2018 immatricolava nuovamente il ricorrente in via provvisoria – è il passo 4 della teoria.
    Infine a luglio 2019 è stata emessa la Sentenza 5263, che riporto quasi al completo, in cui il CdS evita accuratamente di entrare nel merito della domanda 16 (che l’avrebbe portato a respingere il ricorso) ma usa quella che ho chiamato “scappatoia”, accogliendo il ricorso ed immatricolando definitivamente il ricorrente.
    “Precisato che il Collegio condivide l’orientamento per il quale il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell’esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell’esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., in argomento, Cons. Stato, Ad. pl., 22 dicembre 2017 n. 13 e Sez. VI, 6 aprile 2018 n. 2133) e che tale potere conformativo può essere esercitato dal giudice amministrativo anche per chiarire gli effetti di una propria sentenza che si pronunci quando sussista “una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare”;
    Ritenuto che, nella specie e come è stato affermato in alcuni recenti precedenti della sezione che nel prosieguo saranno riprodotti per ampi stralci (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2018 n. 2268), per affermare la salvezza dell’atto di ammissione e di superamento degli esami (conseguenti all’esito del giudizio di primo grado), non rileva il testo dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168), poiché esso – pur mirando alla stabilità degli effetti degli atti emanati in conseguenza di pronunce del giudice amministrativo – si è testualmente riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di “prove d’esame scritte ed orali”, che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo;
    Ritenuto nondimeno che, nel caso di specie, vi sia ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, quasi completato, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti.
    Richiamato quanto ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza 9 aprile 2009 n. 108 (resa in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento proprio all’art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2015), secondo la quale per il legislatore “vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche un'esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell'attività professionale”;
    Valutato quindi che, ad avviso del Collegio, il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami universitari costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4, comma 2-bis, in subiecta materia e nello specifico caso che qui occupa questo Consiglio;
    Affermato quindi che, per le ragioni sopra esposte, l’appello può trovare accoglimento con riforma della sentenza del giudice di primo grado ed accoglimento del ricorso ivi proposto;”

    Perdona l’ignoranza, com’è possibile che il soggetto in questione abbia potuto proseguire inizialmente il percorso di studi se il TAR si è pronunciato dapprima a suo sfavore decretando non legittima l’immatricolazione concessa dal CdS?

    Nel mio caso comunque, ho quasi concluso gli esami del 1 anno di odonto e sto iniziando quelli del secondo anno che comunque sono tronco comune con quelli di medicina (ogni esame ha 1 solo credito di differenza tra noi e loro). Potrebbe ciò determinare una discriminante rispetto agli altri ricorsi?
     
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    CITAZIONE (R.G.M. @ 4/11/2019, 23:58) 
    Volevo chiedere se parlate di ricorsi collettivi o anche individuali?
    Nel mio caso ho ricorso individuale accolto, però risulto attualmente iscritto al terzo anno in altra sede.
    Da quanto dicono per il mio caso ci sarà un trasferimento interno da medicina a medicina, sempre però con RISERVA.
    Rischio tra un anno o due di perdere posto ovunque? Io il concorso di fatto l'ho vinto perché sono entrato ma preferisco la sede da me scelta in quanto completamente impossibile ora per me trasferirmi.

    Ma rispondete anche a me?? 😕
     
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    CITAZIONE (CAL1909 @ 7/11/2019, 12:33) 
    …………………………………………………………………………...
    Perdona l’ignoranza, com’è possibile che il soggetto in questione abbia potuto proseguire inizialmente il percorso di studi se il TAR si è pronunciato dapprima a suo sfavore decretando non legittima l’immatricolazione concessa dal CdS?

    Nel mio caso comunque, ho quasi concluso gli esami del 1 anno di odonto e sto iniziando quelli del secondo anno che comunque sono tronco comune con quelli di medicina (ogni esame ha 1 solo credito di differenza tra noi e loro). Potrebbe ciò determinare una discriminante rispetto agli altri ricorsi?

    Non sei stata attenta a lezione……... :D o, più facilmente, è un tal cas..... che si fatica a comprendere...…

    E' stato immatricolato, una prima volta, provvisoriamente da CdS a marzo 2017, poi il Tar lo espelle con sentenza di novembre 2017; fa nuovamente appello alla sentenza e il CdS lo ri-iscrive provvisoriamente con Ordinanza a febbraio 2018 ed infine arriva la sentenza definitiva del CdS a luglio 2019.
    Quindi è stato immatricolato provvisoriamente da marzo a novembre 2017, espulso da novembre 2017 a febbraio 2018 e poi ri-iscritto da marzo 2018, prima provvisoriamente, e da luglio 2019 definitivamente.

    Il fatto di essere iscritta a Odo NON cambia nulla sul lato ricorsi; cambia invece il fatto che tu potresti partecipare a un bando trasferimento al III anno di Med (escono fra giugno e settembre) con ottime possibilità perchè avresti parecchi CFU riconosciuti.
    Potevi farlo anche quest'anno, per trasferimenti al II anno...... con il problema che i posti al II anno sono molto pochi mentre al III, di solito, sono di più......

    CITAZIONE (R.G.M. @ 7/11/2019, 13:09) 
    CITAZIONE (R.G.M. @ 4/11/2019, 23:58) 
    Volevo chiedere se parlate di ricorsi collettivi o anche individuali?
    Nel mio caso ho ricorso individuale accolto, però risulto attualmente iscritto al terzo anno in altra sede.
    Da quanto dicono per il mio caso ci sarà un trasferimento interno da medicina a medicina, sempre però con RISERVA.
    Rischio tra un anno o due di perdere posto ovunque? Io il concorso di fatto l'ho vinto perché sono entrato ma preferisco la sede da me scelta in quanto completamente impossibile ora per me trasferirmi.

    Ma rispondete anche a me?? 😕

    E' difficile risponderti perché non sono chiari i dati…
    Se sei iscritto al III, probabilmente stiamo parlando di un ricorso sul test 2017 o no ??
    In tal caso non c'è ancora la sentenza Tar ??
    Come è possibile che ci sia un "trasferimento al III" ??
    L'Ordinanza provvisoria del CdS su un test 2017 o 2018 (non cambia) si riferisce ad un ricorso su quella specifica graduatoria in cui tu vieni inserito come immatricolato con riserva (asteriscato) e quindi ti consente di immatricolarti al I anno……….
    Oppure hai un'Ordinanza, molto particolare, che, per qualche strano motivo, ti ha immatricolato con riserva al III (non ricordo nulla del genere) ?
     
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    Con riferimento alla precedente risposta di wapi faccio presente che quest’anno i trasferimenti al 3 anno erano ancor meno di quelli al 2
     
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