Cambio sede Medicina mediante Matching - cosa c'è di vero?

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    Buonasera a tutti,

    sono uno studente ripetente del II anno di medicina a Bari, con metà esami del I anno ancora da sostenere per vari motivi di salute che mi hanno colpito negli ultimi anni. La mia carriera poco performante (ho dato solo fisica, scienze umane e biologia, mi mancano chimica, biochimica1 e istologia) rende impossibile il trasferimento ad un'altra sede di medicina mediante un bando di trasferimento per assenza di CFU minimi raggiunti.

    Cercando su google, mi sono imbattuto casualmente in questo link:

    www.avvocatoleone.com/trasferimento-medicina-numero-chiuso/

    E' realmente possibile effettuare un cambio sede semplicemente individuando un altro studente appartenente alla sede a cui ambiamo che desideri trasferirsi nella sede che intendiamo lasciare? In tal caso, farebbe comunque fede la carriera pregressa come parametro di trasferimento?

    In generale, non esiste alcun modo per trasferirsi da medicina a un'altra facoltà di medicina (o odontoiatria, in caso) che non passi dalla carriera o dal rifacimento del test d'ingresso?

    [Polemica fine a se stessa: è normale che uno studente non possa cambiare sede in autonomia senza dover necessariamente passare da questa trafila folle? Nessuno chiede che, mediante trasferimento, vengano abbonati esami o che si chiuda un occhio. Anzi. Se io da Bari volessi trasferirmi a Bologna o a Pisa o ad Ancona o Pescara o a Ferrara, perché la nuova sede non dovrebbe accogliermi con esattamente la carriera che mi ritrovo? Anzi, magari rifilandomi obblighi formativi aggiuntivi, esami integrativi anche per quei pochi che ho dato... nessuno chiede la vita più agevole: l'università che mi accoglie impone le regole e io le seguo. Ma almeno mi dà la possibilità di trasferirmi e poi io, da fuoricorso/ripetente/status che l'università ritiene io meriti, me la gioco. Privare tout court uno studente, che comunque a priori pagherebbe le tasse, della possibilità di cambiare sede sol perché non soddisfi certi 'requisiti' mi sembra davvero assurdo. So che è una polemica sterile, ma a volte mi sembra che si faccia di tutto per ledere il diritto allo studio]
     
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    CITAZIONE (Horologium @ 8/9/2023, 15:16) 
    Buonasera a tutti,

    sono uno studente ripetente del II anno di medicina a Bari, con metà esami del I anno ancora da sostenere per vari motivi di salute che mi hanno colpito negli ultimi anni. La mia carriera poco performante (ho dato solo fisica, scienze umane e biologia, mi mancano chimica, biochimica1 e istologia) rende impossibile il trasferimento ad un'altra sede di medicina mediante un bando di trasferimento per assenza di CFU minimi raggiunti.

    Cercando su google, mi sono imbattuto casualmente in questo link:

    www.avvocatoleone.com/trasferimento-medicina-numero-chiuso/

    E' realmente possibile effettuare un cambio sede semplicemente individuando un altro studente appartenente alla sede a cui ambiamo che desideri trasferirsi nella sede che intendiamo lasciare? In tal caso, farebbe comunque fede la carriera pregressa come parametro di trasferimento?

    In generale, non esiste alcun modo per trasferirsi da medicina a un'altra facoltà di medicina (o odontoiatria, in caso) che non passi dalla carriera o dal rifacimento del test d'ingresso?
    .....................................................................................

    Hai letto bene il link che hai allegato ??

    "Abbiamo quindi deciso di intervenire per proporre al MUR una nuova procedura di trasferimento!
    Se hai provato nuovamente il test di accesso 2021, ma non sei riuscito
    ..........."

    Mi sembra facile dedurre che si tratta di una PROPOSTA, fatta nel lontano 2021, che non ha avuto il minimo seguito, visto che non esiste nessun provvedimento legislativo che lo preveda......

    Quindi la risposta è :
    - NON è possibile trasferirsi con quel sistema
    - NON esistono altre modalità di trasferimento diverse dal vincere un Bando di trasferimento o entrare al I anno in una sede più gradita

    TUTTAVIA è opportuno tu sappia che esiste l’art 9 del R.D. 1269 del 1938 che, ai commi 1 e 2, recita:
    “Lo studente in corso di studi puo' trasferirsi da una ad altra Universita' o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore puo' in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.
    Puo' egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi”.


    Non è del tutto chiaro se questi commi sono ancora in vigore (certamente non lo è la scadenza del 31 dicembre) né è chiaro se il Rettore ha solo la facoltà di accogliere la domanda in ritardo oppure se, nella situazione attuale (che non è certo quella del 1938), il Rettore ha la facoltà di accogliere una domanda di trasferimento, se ritiene, a suo giudizio, che ci siano “gravi motivi”, in deroga ai Regolamenti dell’Uni che non lo prevedono.

    Basandosi su questo articolo di legge del 1938, il Tar Palermo ha consentito il trasferimento di uno studente, per gravi motivi di salute, da Milano a Palermo (Tar Palermo, sentenza 2084/2019 pubblicata il 20/8/2019) . Di recente c'è un'altra sentenza di accoglimento del trasferimento del Tar Palermo, fondata sul RD 1269/1938 (sentenza 1917/2023 pubblicata 12/6/2023) . Anche il Tar Catania ha accolto 2 ricorsi per trasferimenti per gravi motivi di salute (sentenza 1045/2021 e, di recente, sentenza 1673/2023)
    Al contrario, il Tar Trieste non ha accolto il ricorso contro il diniego di trasferimento per gravi motivi di salute da Chieti a Trieste (Tar Trieste, sentenza 108/2019 pubblicata il 7/3/2019)
    Ci sono anche Ordinanze PROVVISORIE di NON accoglimento del trasferimento per gravi motivi di salute di Tar Napoli (ordinanza 715/2023) e Tar Roma (ordinanza 4970/2021)
    Inoltre il Tar Catanzaro ha respinto un ricorso perchè la perizia medica dice che non ci sono gravi motivi di salute (Ordinanza 1290/2020)
     
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