Bandi trasferimento anni successivo al primo ANNO 2024

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    Segnalo che nel decreto contenente il bando per Med & Odo 2024 c’è una NOVITA’ relativa ai trasferimenti.
    L’allegato 3, comma 8 del DM 472/2024 dice:
    “8. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue e in assenza di candidati idonei nelle graduatorie di merito che possano immatricolarsi in tale sede, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni.”

    Questo nuova possibilità, riportata quest’anno, è del tutto simile a quanto riportato dall’art 9 del R.D. 1269 del 1938 che SEMBRA ancora in vigore e recita:
    “Lo studente in corso di studi puo' trasferirsi da una ad altra Universita' o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore puo' in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.”

    Negli anni scorsi, ci sono stati provvedimenti contrastanti della magistratura basati su questo articolo di legge del 1938.
    Questi sono quelli che ho trovato:
    - il Tar Palermo ha consentito il trasferimento di uno studente, per gravi motivi di salute, da Milano a Palermo (Tar Palermo, sentenza 2084/2019) .
    - c'è un'altra sentenza di accoglimento del trasferimento del Tar Palermo, (sentenza 1917/2023) .
    - il Tar Catania ha accolto 2 ricorsi per trasferimenti per gravi motivi di salute (sentenza 1045/2021 e sentenza 1673/2023)
    - al contrario, il Tar Trieste non ha accolto il ricorso contro il diniego di trasferimento per gravi motivi di salute da Chieti a Trieste (Tar Trieste, sentenza 108/2019)
    - ci sono anche Ordinanze PROVVISORIE di NON accoglimento del trasferimento per gravi motivi di salute di Tar Napoli (ordinanza 715/2023) e Tar Roma (ordinanza 4970/2021)
    - il Tar Catanzaro ha respinto un ricorso perchè la perizia medica dice che non ci sono gravi motivi di salute (Ordinanza 1290/2020)

    Questi trasferimenti sono al di fuori dei normali Bandi di trasferimento e non hanno scadenza; l'unico vincolo sembra essere la presenza di posti liberi a graduatoria chiusa - in teoria, è esattamente la situazione attuale di molte Uni ma non credo proprio che le Uni abbiano già modificato i propri Regolamenti.
    Ovviamente il problema è definire quali siano i “gravi motivi”.
    Sono (quasi) certo che ciascuna Uni, nel recepire questa possibilità, darà interpretazioni diverse una dall’altra. Oppure lascerà invariata la dizione generica di “gravi motivi”, attribuendo un grande potere discrezionale al Rettore, come era nella legge del 1938.

    Credo sia certo che, nei “gravi motivi”, rientrino motivi di salute dell’interessato ma potrebbero rientrare anche motivi di salute di familiari che necessitano di assistenza o anche motivi economici sopraggiunti che impediscono una permanenza in sedi lontane……..
     
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32 replies since 29/2/2024, 11:24   3690 views
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